Essere e Non-essere, qui sta l’Esame

L’espressione linguistica nell’articolato di un atto giuridico non dovrebbe lasciare spazio ad ambiguità alcuna e a maggior ragione se si tratta di un provvedimento importante che riguarda esami e valutazione. L’Ordinanza del MIUR che regola gli Esami di Stato del 1° ciclo di istruzione presenta fondamentali ambiguità e contraddizioni. Nell’Articolo 1 si dispone che “Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera b) del Decreto legge, l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe”. Prima di tutto, ciò che si esprime con “esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione” non può coincidere affatto con la valutazione del finale del consiglio di classe, senza perderne il senso e il valore, per due motivi: 1) l’espressione di “esame di Stato” che si delinea nell’articolato di una Ordinanza non può trasformare, modificare radicalmente la definizione e il concetto di “esame di Stato”, così come è attualmente definito e trattato dalle norme vigenti; l’identica espressione nominale di “esame di Stato” non può essere identica per descrivere due procedimenti completamente differenti; 2) l’esame – qualsiasi esame – è un procedimento, gestito da un soggetto denominato di norma “commissione”, che implica una serie di azioni con produzione di relativi atti autonomi. Lo scrutinio finale del terzo anno della scuola di 1° grado si conclude con l’ammissione all’Esame. La recente Ordinanza del Ministro smonta tutta la struttura normativa lasciando il nome, di Esame non resta praticamente nulla. Non è un esempio gratificante ed educativo per gli studenti.

Vanni Savazzi weblog